L’interferenza da considerare riguarda le gru che operano sia nello stesso cantiere, anche traslanti sullo stesso binario o su
binari separati, e sia in cantieri adiacenti.
Il rischio di interferenza tra i bracci e le relative funi di sollevamento, in sede di predisposizione del cantiere o dei
cantieri, dovrebbe essere evitato installando le gru a una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi
bracci.
Quando tale predisposizione non risulta possibile è necessario prendere misure appropriate; tali misure prevedono
condizioni minime legate all’installazione delle gru e all’adozione di prescrizioni di tipo organizzativo, come da Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 novembre 1984 – Prot. N. 22856/PR-1 e delle Linee guida del Ministero della Sanità – ISPESL, edizione 2001 “Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio
movimentazione dei carichi e sollevamento persone”. Di seguito sono riportate tali misure, relative sia all’installazione
sia alle procedure di utilizzo.
Installazione delle gru interferenti
a. La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare comunque l’interferenza delle funi e dei carichi della gru più
alta con il controbraccio della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere superiore alla somma tra la
lunghezza utile del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza del controbraccio, relativa alla gru
posta all’altezza inferiore.
Tale accorgimento elimina i rischi causati dall’impossibilità di avere la completa visibilità anche del movimento del
controbraccio durante il sollevamento-trasporto del carico.
Nel caso in cui non sia possibile la configurazione sopra riportata, occorre predisporre un sistema automatico anti
interferenza o anticollisione, e un sistema di comunicazione o segnalazione della particolare condizione d’impianto.
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Adozione di misure organizzative
b. Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneità delle
manovre nelle zone di interferenza.
c. I manovratori delle gru devono poter comunicare tra loro direttamente, informandosi preventivamente in relazione alle
manovre che si accingono a compiere. La comunicazione diretta tra i manovratori può essere realizzata per esempio con
l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti o telefoni cellulari o, in subordine, con un adeguato codice di segnali che dia
garanzia di ricezione di messaggi.
d. Ai manovratori devono essere date precise istruzioni per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre,
sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, nelle fasi inattive del
mezzo.
Per la definizione delle modalità operative di cui alle lettere a), b), c) e d) è necessario l’intervento del coordinatore per la
sicurezza, ove nominato.
Nel caso di più apparecchi di sollevamento interferenti, operanti in cantieri adiacenti, l’osservanza delle misure di cui
alle lettere a), b), c) e d) deve avvenire mediante l’azione concordata dei rispettivi coordinatori per la sicurezza, consistente in specifiche prescrizioni operative, supportate da accordi tra le aziende interessate.